Premesso che la Ditta A.T.I. BILOTTI PARKING S.r.l. dovrà effettuare i lavori di rifacimento dei marciapiedi di C.so Mazzini nel tratto compreso tra P.zza Kennedy e Piazza Bilotti;
Considerato che per i lavori è necessario disciplinare la sosta e la circolazione;
Visti la richiesta dell’Ing. Guarnaccia, in qualità di direttore Tecnico di Cantiere della Ditta A.T.I. BILOTTI PARKING S.r.l., Prot. 6175/P.M. del 20.05.2015, nonché il sopralluogo effettuato in data odierna;
Ritenuto, dover assumere i provvedimenti necessari, ferme restanti eventuali successive modifiche ed integrazioni alla presente a seguito di verifica operativa stante la complessità del provvedimento;
Visto l’art. 7 e 159 del Codice della Strada;
ORDINA
al fine di consentire i lavori indicati in premessa, che dalle ore 07:00 del 25 Maggio 2015 alle ore 17:00 del 25 Settembre 2015, venga istituito su C.so Mazzini, nel tratto compreso tra Via Miceli e Piazza C. Bilotti il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nonché il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto mezzi autorizzati e di Cantiere;
L’apposizione della relativa segnaletica stradale e la messa in sicurezza dell’area interessata ai lavori è affidata alla Ditta A.T.I. BILOTTI PARKING S.r.l. esecutrice dei lavori, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento costantemente efficiente anche nelle ore notturne, secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell’emanazione del presente provvedimento, con l’obbligo di disporre idonei preavvisi di concerto con l’ufficio Segnaletica Stradale dell’Ente;
E’ fatto obbligo altresì alla ditta A.T.I. BILOTTI PARKING S.r.l., l’apposizione di idonei preavvisi al fine di rendere noti alla cittadinanza i lavori di che trattasi, nonché di porre in essere ogni ulteriore provvedimento atto a garantire la pubblica e privata incolumità;
L’efficacia della presente ordinanza è condizionata al possesso da parte del richiedente di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore e all’espletamento di ogni adempimento previsto dalle norme vigenti;
La stessa entra in vigore dal momento della regolare apposizione della segnaletica;
I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada ed in particolare dall’art. 7 e 159 del Regolamento di Esecuzione.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
La presente viene trasmessa per i provvedimenti di competenza ai sig.ri Dirigenti Settore Manutenzione e Protezione Civile, Traffico e LL.PP. e per conoscenza ai Sig.ri Sindaco, Prefetto, Questore, Comandante Provinciale Carabinieri, Comandante Provinciale Guardia di Finanza, Comandante Corpo Forestale dello Stato, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, Comandante della Polizia Penitenziaria, Comandante Polizia Provinciale, società AMACO SpA, 118 dell’Azienda Sanitaria di Cosenza che avrà cura di estendere la presente ad ulteriori mezzi di soccorso;
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall’apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall’apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni dall’apposizione della segnaletica, chi abbia interesse può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/1992.
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Premesso che la Ditta “Termoimpianti di Mandarino Ivan”, con sede a Cerisano (cs), come comunicato dal Settore 7 Infrastrutture e Mobilità, a partire da giorno 25 maggio p.v. inizierà i lavori di saggi stradali su via Marafioti;
Atteso che al fine di realizzare in sicurezza i lavori di cui trattasi occorre disciplinare la sosta e la circolazione nell’area interessata;
Vista la richiesta del Dirigente Settore 7° Infrastrutture e Mobilità prot.6276 del 22/05/2015;
Ritenuto di dovere assumere i provvedimenti necessari;
Visto l’art. 7 e 159 del Codice della Strada;
ORDINA
Che dalle ore 07.00 alle ore 20.00 del 25 maggio p.v., venga istituito su via Marafioti (Tratto compreso tra il rondò di viale Mancini e via Popilia) il divieto di sosta con rimozione, sul lato sinistro secondo il senso di marcia;
L’apposizione della relativa segnaletica stradale e la messa in sicurezza dell’area interessata ai lavori è affidata alla ditta Termoimpianti di Mandarino Ivan, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento costantemente efficiente anche nelle ore notturne se occorre, secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell’emanazione del presente provvedimento, con l’obbligo di disporre idonei preavvisi di concerto con l’ufficio Segnaletica Stradale dell’Ente;
E’ fatto obbligo altresì alla ditta Termoimpianti di Mandarino Ivan, l’apposizione di idonei preavvisi al fine di rendere noti alla cittadinanza i lavori di che trattasi, nonché di porre in essere ogni ulteriore provvedimento atto a garantire la pubblica e privata incolumità, nonché comunicare al Comando di P.M. e al Dipartimento Tecnico la fine dei lavori e l’avvenuto corretto ripristino dello stato dei luoghi;
L’efficacia della presente ordinanza è condizionata al possesso da parte del richiedente di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore e all’espletamento di ogni adempimento previsto dalle norme vigenti;
I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada ed in particolare dagli art. 7 e 159 del C.d.S e del Regolamento di Esecuzione;
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza;
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall’apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall’apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni dall’apposizione della segnaletica, chi abbia interesse può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/1992.
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