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RIGETTATO IL RICORSO DEL CONSORZIO VALLE DEL CRATI CONTRO IL COMUNE DI COSENZA
03/04/2017
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Il Comune di Cosenza non dovrà pagare al Consorzio Valle Crati la somma che era stata richiesta per il per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi urbani, per il periodo compreso tra il 1997 ed il 2000. Lo ha stabilito la Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n.  8630, pubblicata oggi, con la quale ha definitivamente rigettato la domanda del Consorzio Valle Crati finalizzata alla condanna del Comune di Cosenza al pagamento della somma di € 4.421.853,89 oltre accessori, per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi urbani, nel periodo compreso tra il '97 ed il 2000.

A darne notizia, l'Avvocatura Comunale.

“La Corte Suprema di Cassazione -precisa l'avvocato Agostino Rosselli che ha sostenuto le ragioni difensive del Comune di Cosenza - ha posto così fine ad una lunga vicenda giudiziaria che aveva coinvolto, in varie fasi e gradi di giudizio il TAR Calabria (che aveva revocato un’ingiunzione di pagamento ottenuta dal Consorzio a danno del Comune di Cosenza), il Consiglio di Stato (che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario), Il Tribunale di Cosenza e la Corte di Appello di Catanzaro (che avevano rigettato le pretese del Consorzio).

Nel confermare le decisioni del TAR, del Tribunale di Cosenza e della Corte di Appello di Catanzaro – sottolinea ancora l'avv.Rosselli - la Cassazione ha riaffermato regole e principi di diritto fondamentali secondo cui le obbligazioni giuridiche della Pubblica Amministrazione devono essere consacrate in contratti redatti per iscritto a pena di nullità. La volontà dell’Ente – afferma inoltre il rappresentante dell'Avvocatura comunale - non può essere posta in essere con fatti concludenti, ma deve essere manifestata mediante l’adozione di deliberazioni degli organi competenti ed assistita  da copertura finanziaria.

La decisione è particolarmente importante, in quanto la Corte, accogliendo la linea difensiva del Comune di Cosenza, ha precisato che l’atto di adesione al Consorzio comporta solo l’obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione,  mentre  per il pagamento dell’esercizio del servizio pubblico di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi del Comune consorziato è necessaria la sottoscrizione di un autonomo e distinto contratto (la cui approvazione compete in via esclusiva al Consiglio comunale) in cui siano specificate le reciproche obbligazioni e le modalità di pagamento nel rispetto delle norme sulla contabilità pubblica, a nulla rilevando  i rapporti di fatto comunque intercorsi ed a nulla rilevando le determinazioni dirigenziali,  emesse per eseguire pagamenti al di fuori di quelli previsti nel contratto , posto che il pagamento  di somme non previste  in un valido contratto non comporta la sanatoria dei vizi di nullità conseguenti alla mancata approvazione e sottoscrizione del contratto nelle forme disciplinate dalla legge.

La Corte di Cassazione, infine, ha ribadito il principio secondo cui in tema di spese fuori bilancio dei Comuni, possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni i soggetti che hanno consentito la prestazione di fatto al di fuori delle regole disciplinate dalla legge”.

 

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