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IL TAR RESPINGE IL RICORSO
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Avverso l'aggiudicazione ad “Ecologia Oggi” della gara per il servizio integrato di igiene urbana

Il Tar della Calabria ha respinto, perché improcedibile, il ricorso avverso   l'aggiudicazione ad “Ecologia Oggi” della gara per il servizio integrato di igiene urbana, presentato dalla capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che aveva concorso al bando pubblicato dal Comune di Cosenza e che era stato espletato nell'agosto del 2017. Nel ricorso, l'RTI (Raggruppamento Temporaneo di imprese) aveva eccepito una serie di violazioni. Tra queste, il fatto che, pur essendo identiche, le due offerte tecniche (presentate dall'RTI e da Ecologia Oggi) avrebbero ricevuto un diverso trattamento, configurando una disparità a discapito dello stesso RTI.

Il Tar, decidendo anche il merito della questione, ha giudicato insussistenti le violazioni sollevate. Le ragioni del Comune sono state rappresentate in giudizio dall'Avvocatura comunale attraverso l'Avv.Agostino Rosselli.

“Dall'istruttoria documentale – si legge nella decisione del Tar – è emerso che le due offerte, peraltro costituite da progetti di offerta del servizio di pulizia molto complessi ed articolati, non erano affatto identiche, come puntualmente rappresentato dal Comune di Cosenza. In mancanza di tale presupposto – è scritto ancora nel provvedimento del Tar – non è condivisibile il vizio di disparità dedotto dalla ricorrente come palese sintomo di eccesso di potere”.

Il Comune ha, infatti, sottolineato la non corrispondenza delle due offerte, evidenziando una cospicua serie di elementi differenti tra loro, emergenti dal confronto tra i relativi progetti sotto diversi profili.

Il TAR ha anche condannato l'impresa ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del Comune di Cosenza e della società di “Ecologia Oggi”. Soddisfazione è stata espressa dall'Avvocato del Comune, Agostino Rosselli, “perché – ha detto – la sentenza del Tar non solo dimostra la regolarità della procedura concorsuale, ma anche il corretto operato della Commissione giudicatrice”.

 

 

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