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SERIE B, LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
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La Lega B ha divulgato le decisioni del Giudice Sportivo, Avv. Emilio Battaglia, relative alla prima giornata di campionato di Serie BKT:

Gare del 24-25-26-27 agosto 2018 – Prima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETÀ

Il Giudice sportivo, 

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Foggia, Perugia e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex  art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex  art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex  art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex  art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex  art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex  art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex  art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GASTALDELLO Daniele (Brescia): per avere, al 24° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco ed in reazione ad un fallo subito, colpito con un pugno al viso un calciatore della squadra avversaria.

GRECO Leandro (Cremonese): per avere, al 7° del secondo tempo, colpito con una violenta manata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLEMIC Vladimir (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MARRAS Manuel (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ALMICI Alberto (Hellas Verona)

BELLUSCI Giuseppe (Palermo)

BIANCO Raffaele (Perugia)

BONAZZOLI Federico (Padova)

CAPPELLETTI Daniel (Padova)

CREMONESI Michele (Perugia)

CRESCENZI Alessandro (Hellas Verona)

DE COL Filippo (Spezia)

DERMAKU Kastriot (Cosenza)

DI CHIARA Gian Luca (Benevento)

DI TACCHIO Francesco (Salernitana)

DOMIZZI Maurizio (Venezia)

DRUDI Mirko (Cittadella)

FIAMOZZI Riccardo (Lecce)

FRASCATORE Paolo (Carpi)

GHIRINGHELLI Luca (Cittadella)

IORI Manuel (Cittadella)

LA MANTIA Andrea (Lecce)

MANIERO Riccardo (Cosenza) 

MECCARIELLO Biagio (Lecce)

MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo)

PASCIUTI Lorenzo (Carpi)

PEZZI Enrico (Carpi)

PUCINO Raffaele (Salernitana)

RAVANELLI Luca (Padova)

RICCI Matteo (Spezia)

TERZI Claudio (Spezia)

TUTINO Gennaro (Cosenza)

ZEBLI Pierre Desire (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BROSCO Riccardo (Ascoli)

SARACCO Umberto (Cosenza)

VIGORITO Mauro (Lecce)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

GRASSADONIA Gianluca (Foggia): per avere, al 34° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale uscendo dall’area tecnica e urlando all’indirizzo del Direttore di gara espressioni irriguardose; inoltre, all’atto dell’allontanamento, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Quarto Ufficiale al quale indirizzava espressioni irriguardose.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00

COLANTUONO Stefano (Salernitana): per avere, al 13° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, all’atto dell’allontanamento, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose; la prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

COCCIA Mariano (Salernitana): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

AMMONIZIONE

FISCHETTI Antonio (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

PINCENTE Luigi (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale, alzandosi dalla panchina, dopo essere già stato richiamato in precedenza.

PUGLIESE Francesco (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

VOMMARO Umberto (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia

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