La Lega B ha reso note, tramite un comunicato, le decisioni del Giudice Sportivo, Avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, relative alla trentacinquesima giornata di campionato di Serie BKT
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia, Foggia e Lecce hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva: per avere, al termine della gara, una persona non identificata, ma riconducibile alla Società, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale al quale rivolgeva espressioni ingiuriose.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
LOMBARDI Cristiano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELLUSCI Giuseppe (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SABELLI Stefano (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AGNELLI Cristian Antonio (Foggia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
CARRARO Marco (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CASTROVILLI Gaetano (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
DERMAKU Kastriot (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
DJURIC Milan (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
GONNELLI Lorenzo (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
GYOMBER Norbert (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
LEE Seungwod (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MEMUSHAJ Ledian (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
BROSCO Riccardo (Ascoli)
JAJALO Mato (Palermo)
OTTAVA SANZIONE
ARINI Mariano (Cremonese)
BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara)
IORI Manuel (Cittadella)
MANCUSO Leonardo (Pescara)
SETTIMA SANZIONE
MECCARIELLO Biagio (Lecce)
TROIANO Michele (Ascoli)
VIGNALI Luca (Spezia)
SESTA SANZIONE
BOCALON Riccardo (Venezia)
BRUNO Alessandro (Pescara)
GYASI Emmanuel (Spezia)
MATOS SANTOS PINTO Ryder (Hellas Verona)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BARBERIS Andrea (Crotone)
BRUCCINI Mirko (Cosenza)
TERZA SANZIONE
DESSENA Daniele (Brescia)
PANICO Giuseppe Antoni (Cittadella)
RENZETTI Francesco (Cremonese)
SAMPIRISI Mario (Crotone)
SCHIAVONE Andrea (Venezia)
SECONDA SANZIONE
ROSSI Alessandro (Venezia)
PRIMA SANZIONE
GORI Gabriele (Livorno)
LETIZIA Gaetano (Benevento)
MATARESE Luca (Foggia)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)
SABBIONE Alessio (Carpi)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (OTTAVA SANZIONE)
PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)
MARTINELLI Luca (Foggia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
CODA Massimo (Benevento)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
DI GAUDIO Antonio (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
SECONDA SANZIONE
TABANELLI Andrea (Lecce)
c) ALLENATORI
AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA
CORINI Eugenio (Brescia): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco; recidivo.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
CATALDI Massimo (Hellas Verona): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente una decisione di un Assistente.
CELLIO Stefano (Hellas Verona): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente una decisione di un Assistente.
AMMONIZIONE
MEZZINI Massimo (Spezia): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale.
d) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BINI Alessandro (Livorno): per avere, al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, assunto un atteggiamento polemico nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva un’espressione irriguardosa.
AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA
FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale; recidivo.
PROTTI Igor (Livorno): per avere, al 42° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; recidivo.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 MAGGIO 2019
AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 19° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose, reiterando tale atteggiamento, all’atto dell’allontanamento, rivolgendo all’Arbitro epiteti gravemente insultanti; prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.