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Notte di Capodanno: le ordinanze del Sindaco sulla vendita delle bevande e su botti e fuochi pirotecnici
30/12/2022
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Il Sindaco Franz Caruso ha, con propria ordinanza, disposto, dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2023, nell'area dove si svolgerà il concertone di Capodanno di Mario Biondi, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o in lattine ed in contenitori di plastica con il tappo.

Alla base del provvedimento, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche la necessità di garantire il decoro urbano e contrastare fenomeni di precarietà igienica causati dall'abbandono di bottiglie di vetro frantumate e/o di lattine, circostanza quest'ultima che rappresenta un serio pericolo per la pubblica incolumità.

Il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o in lattine ed in contenitori di plastica con il tappo sarà vigente dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 8,00 del ’1° gennaio 2023, su tutta l'area compresa tra Piazza dei Bruzi, Via Sertorio Quattromani, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Giacomo Mancini, via XXIV Maggio, Piazza Carlo Bilotti, Viale degli Alimena, Via Montesanto, Piazza della Vittoria, Corso Umberto, Viale Trieste, Corso Mazzini e tutte le traverse interne a tale perimetro. In particolare, l'ordinanza del Sindaco dispone che “è fatto divieto assoluto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di somministrare o vendere da asporto bevande in bottiglie/contenitori di vetro e/o altri contenitori atti ad offendere. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita; per la vendita in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dai contenitori stessi ed al loro smaltimento. Nell'ordinanza si precisa, inoltre, che è fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre, consumare o detenere bevande in bottiglie/contenitori di vetro e/o di qualsiasi altro materiale atti ad offendere; in bottiglie/contenitori di plastica chiusi con tappo o altro rigido sistema.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il  provvedimento con l'’avvertenza che si provvederà a segnalare l'’eventuale inosservanza alle autorità competenti, al fine dell'’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.

 

Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per l’'inottemperanza dell'ordinanza si applicano le sanzioni amministrative, da 25 euro a 500 euro,  previste dall'art. 7 - Bis del D.lgs.  267/2000 e successive modifiche.

 

Ordinanza sui botti e fuochi pirotecnici

 

Il Sindaco Franz Caruso ha disposto, inoltre, con un'altra ordinanza, il divieto di fare esplodere, in luoghi  pubblici o privati, botti e/o petardi di qualsiasi tipo, tra le ore 12,00 del 31 dicembre 2022 e le ore 12,00 del 1° gennaio 2023.

Molteplici le motivazioni del provvedimento. Intanto, la necessità di evitare che l'esplosione  di botti e petardi, anche se ammessi alla vendita al pubblico,  possano determinare inquinamento acustico, luminoso e atmosferico, con possibili conseguenze negative sul benessere delle persone, specie per gli anziani e le persone ammalate, nonché sul benessere degli animali. In quest'ultimo caso – è specificato inoltre nell'ordinanza - lo spavento determinato dal rumore e dagli effetti luminosi può indurre gli animali a scappare da recinti e/o ricoveri costituendo un pericolo per se stessi e per le persone,anche con la possibilità di causare incidenti stradali.

Tra le motivazioni del provvedimento, inoltre, anche la necessità di evitare il pericolo di incendi o, comunque, di danneggiamenti.

Nell'ordinanza del Sindaco Franz Caruso si avverte, altresì, che la violazione del provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso tra 25 e 500 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e successive modifiche, e la successiva confisca, ai sensi dell’art. 20 comma 5 della stessa legge.

 

 

 

 

 

 

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