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COSENZA, RUDERI DA DEMOLIRE, EDIFICI PERICOLANTI DA RECUPERARE: IL SINDACO ORDINA AI PROPRIETARI L'INTERVENTO IMMEDIATO NEL CENTRO STORICO
31/07/2014
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Comunicato Stampa Comune di Cosenza- Quattro fabbricati nel quartiere di Santa Lucia, uno in via Vittorio Emanuele, un altro in Vicoletto Padolisi e, infine, l’ex Ricovero Umberto I: sono accomunati da condizioni gravi di degrado gli immobili ai quali il Sindaco Mario Occhiuto ha riservato una ordinanza contingibile ed urgente concernente “il preventivo sgombero, la messa in sicurezza e la demolizione di ruderi o di edifici nel centro storico, per ragioni di tutela dell’incolumità pubblica”. Che il centro storico di Cosenza, uno dei più belli d’Italia, presenti aree non solo fatiscenti, ma anche pericolose era risaputo. Numerosi, negli ultimi anni, i crolli, gli sgomberi forzati e, di conseguenza, i rischi per cittadini residenti e non. Il Sindaco Occhiuto, nell’ambito del più complessivo lavoro predisposto per il recupero dei luoghi e degli edifici, e con attenzione soprattutto ad evitare pericoli per l’incolumità pubblica, ne prende atto e passa alle vie di fatto. Dopo accurati sopralluoghi effettuati dagli uffici, il Sindaco ha ordinato lo sgombero di edifici, la rimozione delle situazioni di pericolo, la demolizione dei ruderi, la messa in sicurezza dei fabbricati recuperabili. Demolizioni e/o messa in sicurezza dovranno seguire uno schema progettuale da presentare agli uffici competenti entro 20 giorni. Leggiamo più nel dettaglio: “1. Ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento o personali - possessori e detentori a qualunque titolo dei su indicati immobili oggetto dei richiamati verbali di sopralluogo, previa notifica del presente provvedimento da effettuarsi - ove necessario - anche per pubblici proclami in ragione dell’assenza e della difficile attuale reperibilità degli occupanti: a) di eseguire, in via immediata e fino alla celere rimozione della situazione di pericolo, lo sgombero immediato di tali immobili da persone e cose, la contestuale sigillatura di tutti i possibili accessi, la delimitazione di sicurezza delle aree esterne adiacenti con apposizione di idonea segnaletica; b) di provvedere, con immediatezza, alla integrale demolizione di tutti i manufatti sopra citati in stato di rudere; c) di provvedere, con efficacia ed immediatezza, alla messa in sicurezza ovvero alla integrale demolizione dei rimanenti fabbricati oggetto dei richiamati verbali di sopralluogo, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica/pubblicazione della presente ordinanza.” Ancora, viene previsto che: “2. La demolizione degli edifici dovrà effettuarsi sulla base di uno schema progettuale, che dovrà garantire la stabilità degli edifici adiacenti e la sicurezza di persone e cose, e che dovrà essere presentato e depositato presso il Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Cosenza, unitamente agli elaborati richiesti ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, a cura dei proprietari o di chi ne abbia titolo entro 20 giorni dalla notifica/pubblicazione del presente provvedimento. 3. La messa in sicurezza degli edifici che non sono stati dichiarati in stato di rudere e per i quali non si provvederà alla demolizione dovrà essere assicurata attraverso adeguate opere provvisionali, opportunamente calcolate, da eseguire sulla base di uno schema progettuale che dovrà garantire: la stabilità degli edifici interessati, la sicurezza di persone e cose nelle aree adiacenti, lo smaltimento a norma del materiale di risulta, il risanamento ambientale dei luoghi. Tale schema progettuale dovrà essere presentato e depositato presso il Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Cosenza, unitamente agli elaborati richiesti ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, a cura dei proprietari o di chi ne abbia titolo entro 20 giorni dalla notifica/pubblicazione del presente provvedimento. 4. Di mantenere lo stato di inagibilità degli immobili di cui al precedente n. 3 fino a che un tecnico abilitato, incaricato dal medesimo soggetto proprietario o da chi ne abbia titolo, a seguito degli opportuni interventi che saranno ritenuti necessari, non ne dichiari la messa in sicurezza.” Se i proprietari non interverranno nei termini previsti, vi sarà l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese. Sanzioni amministrative pecuniarie sono previste in caso di trasgressioni. Il coordinamento delle operazioni sarà assunto dal Corpo di Polizia municipale. Prot. n. 4937 Gab. Sind. OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, concernente il preventivo sgombero, la messa in sicurezza e la demolizione di ruderi o di edifici nel Centro storico, per ragioni di tutela dell’incolumità pubblica. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IL SINDACO PREMESSO CHE: - la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, al comma 3 dell’art. 15, modificato dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, riconosce il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile; - il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali», all’art. 108, comma 1, lett. c), attribuisce ai Comuni le funzioni relative all’attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso; - ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione»; CONSIDERATO che lo stato generale di pericolosità del Centro storico richiede un controllo costante da parte dei tecnici comunali e che, all’interno di tale azione, l’intervento presso i fabbricati ispezionati, finalizzato alla verifica di conformità alla vigente normativa del Piano Locale di Protezione Civile, come richiesto dal competente Dipartimento regionale, con particolare riguardo alla sicurezza delle vie di fuga, costituisce priorità, soprattutto alla luce del degrado strutturale di vari immobili del Centro storico; VISTI e richiamati, a fondamento del presente provvedimento, i verbali di sopralluogo del 14/5/2014 e del 29/5/2014 presso i manufatti di cui al dispositivo seguente, in precarie condizioni statiche, redatti dai tecnici comunali, nonché i verbali dei Vigili del Fuoco di Cosenza n. 4338 del 5/7/2014 e n. 4453 dell’8/7/2014, redatti a seguito degli interventi eseguiti su fabbricati del quartiere “S. Lucia” oggetto di crolli parziali, tutti atti da cui risulta il pericolo per la pubblica e privata incolumità, scaturito dal precario stato delle murature, tanto più grave in quanto interessa vie di fuga verso le pertinenti aree di attesa previste dal Piano Locale di Protezione Civile, in caso di eventi sismici; PRESO ATTO che dai suddetti verbali risulta che: • Il fabbricato situato nel quartiere “S. Lucia”, identificato catastalmente al foglio 22, con le particelle 655, 656 e 657, presenta un evidente degrado strutturale dell’intero edificio, composto da più unità immobiliari, parte delle quali è in stato di rudere, mancando la copertura ed i solai interni, crollati e presenti come macerie all’interno del manufatto. Sull’intero edificio sono presenti importanti lesioni passanti nella muratura portante. Sussiste il rischio di crolli ben più importanti di quelli verificatisi finora, che interesserebbero certamente le adiacenze esterne del manufatto, comprese le vie di fuga verso la pertinente area di attesa di Piazza Valdesi, come si evince, in particolare, dai Verbali dei Vigili del Fuoco sopra citati; • Il fabbricato situato nel quartiere “S. Lucia”, identificato catastalmente al foglio 22, con le particelle 658 e 659, presenta un evidente degrado strutturale dell’intero edificio, composto da più unità immobiliari distribuite su quattro livelli, con la maggiore criticità rappresentata dall’inclinazione verso l’esterno (fuori piombo) della parete portante perimetrale sul lato est. Molto probabilmente a causa di un cedimento in fondazione, la stessa parete ha accusato uno spanciamento nella parte bassa dell’edificio, testimoniata anche dal quadro fessurativo sulla vicina parete ortogonale a nord. Dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo si evincono chiaramente tali deformazioni e lesioni. Anche in questo caso un eventuale crollo interesserebbe l’unica via di fuga degli abitanti degli edifici prospicienti, in caso di eventi Cosenza, 30 luglio 2014 Il Sindaco ~ 2 ~ sismici. Data la ristrettezza dell’antistante vicolo, in concomitanza alla notevole altezza dell’edificio in questione, i fabbricati prospicienti subirebbero, in caso di crollo, danni anche ingenti; • Il fabbricato situato nel quartiere “S. Lucia”, identificato catastalmente al foglio 22 con la particella 652, situato presso la scalinata “Messer Andrea”, è in stato di rudere e presenta, oltre alla completa mancanza di copertura e solai interni, un notevole degrado strutturale, sottolineato sia dalle macerie presenti all’interno del manufatto e originate da precedenti crolli, che da importanti lesioni passanti nella muratura portante perimetrale. Anche in questo caso eventuali crolli inibirebbero la via di fuga presso l’area di attesa di Piazza dei Valdesi; • Il fabbricato situato nel quartiere “S. Lucia”, identificato catastalmente al foglio 22, con la particella 651, situato presso la scalinata “Messer Andrea”, è in stato di rudere, presentando il crollo del tetto e dei solai interni, lo scollegamento dei pannelli murari portanti, il degrado delle relative murature, resti di crolli precedenti all’interno uniti a vegetazione infestante. In tali condizioni sussiste il pericolo di crolli improvvisi, tanto più pericolosi in quanto il manufatto risulta prospiciente la via di fuga presso l’area di attesa di Piazza dei Valdesi; • Il fabbricato in stato di rudere e i resti murari localizzati in adiacenza all’edificio occupato dalle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori, in Via Vittorio Emanuele n. 33, individuati catastalmente al foglio 21, con le particelle 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 e 239, risultano a rischio di crolli, che potrebbero coinvolgere anche la sottostante Via Vittorio Emanuele, per la presenza di muri scollegati tra loro e privi dei vincoli originariamente costituiti dai solai, di archi non più contrastati lateralmente, di notevoli lesioni e degrado delle murature. In particolare si evidenzia la precaria stabilità di un corpo aggiunto, del tipo veranda avanzata, sorretto da esili pilastrini cilindrici di cemento, ottenuti per riempimento di tubi da fognatura posti in verticale; • Il manufatto in stato di rudere situato in Vicoletto Padolisi, catastalmente identificato al foglio 22, con le particelle n. 948, 963, 964, 965, 966 e 967 evidenzia il crollo di quasi tutta la struttura, eccettuati alcuni pannelli murari, di altezza considerevole, che restano in precarie condizioni di equilibrio. In particolare sono presenti architravi, composti da conci di pietra, che risultano sconnessi e a rischio di crollo sul sottostante vicolo. Inoltre la maggior parte dell’area, originariamente occupata dal fabbricato, risulta occupata da macerie e da vegetazione infestante di ogni tipo. Inoltre il muro prospiciente il Vicoletto Padolisi, resto delle originarie murature del fabbricato, è attualmente chiamato a svolgere le funzioni di sostegno per l’alto cumulo di macerie, terra, alberi e detriti di ogni genere esistente nella parte interna dell’area, funzioni per cui risulta inidoneo, sia per la conseguente spinta orizzontale e sia per le sue precarie condizioni statiche. In definitiva lo stato del rudere costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità, tanto più grave in quanto interessa viabilità pedonale di esigua larghezza che, oltretutto, costituisce l’unica via di fuga degli abitanti del corpo di fabbrica corrispondente alla particella catastale n. 955; • Il fabbricato gravemente degradato situato alla via del Castello n. 23, catastalmente identificato al foglio n. 21, con la particella n. 240, noto come «ex Ricovero Umberto I», versa in stato di completo abbandono, in un’area pressoché completamente invasa da macerie, rifiuti e vegetali di ogni genere, alberi compresi. Ciò determina un serio pericolo di incendi che, lambendo le murature perimetrali, potrebbero interessare le parti interne del fabbricato attraverso le forature aperte. Varie lesioni indeboliscono le murature portanti nei cantonali, negli architravi e intorno alle forature, dove alcune importanti lesioni da taglio sezionano verticalmente alcuni pannelli murari. Lo stato di conservazione delle murature portanti è inoltre reso complessivamente precario dal grave degrado degli intonaci, che ha esposto agli agenti atmosferici la struttura muraria evidentemente per vari decenni, indebolendola sia nelle malte che nella componente lapidea. Resti di crolli parziali sono presenti all’interno, almeno nei locali ispezionabili; RILEVATO che l’attività accertativa di cui sopra trova conferma in una esauriente documentazione fotografica acquisita agli atti; DATO ATTO che il Comune è tenuto a provvedere all’adozione, in via immediata ed urgente, di misure contingibili a tutela dell’incolumità pubblica e privata e la sicurezza urbana, finalizzate ad inibire l’accesso e l’utilizzo dei fabbricati pericolanti, ad evitare danni a persone e a cose a seguito di probabili crolli, a garantire la sicurezza delle vie di fuga verso le aree di attesa individuate dal vigente Piano Locale di Protezione Civile, nonché a superare la grave situazione di degrado igienico-sanitario; CONSIDERATO, inoltre, che la tutela dell’igiene e della salute pubblica va intesa in senso estensivo ed evolutivo come protezione dell’ambiente in tutte le sue componenti essenziali; RAVVISATA, pertanto, la necessità di tutelare in via urgente le evidenziate esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità, di sicurezza e di ordine pubblico, sanitarie ed ecologiche, che non potrebbero essere soddisfatte attraverso le procedure ordinarie; RITENUTO che ricorrono nella fattispecie i presupposti per l’adozione del presente atto, in considerazione della necessità di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità delle persone, per la salute pubblica e l’ambiente e della sussistenza dei requisiti della estrema urgenza; VISTO l’art. 222 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; ~ 3 ~ VISTO l’art. 677 del cod. pen. («Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina»), il quale dispone: «Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309»; VISTO l’art. 19-bis, disp. att. cod. pen.; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le norme del vigente codice civile; VISTO lo statuto comunale; DATO ATTO che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Cosenza (con nota prot. n. 4936 Gab. Sind. del 30/7/2014), come previsto dall’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 dell’art. 50 e l’art. 54 del predetto TUOEL n. 267/2000, quest’ultimo nel testo sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e modificato dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale 4-7 aprile 2011, n. 115; VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione); ORDINA per i motivi espressi in narrativa: 1. Ai proprietari o titolari di diritti reali di godimento o personali - possessori e detentori a qualunque titolo dei su indicati immobili oggetto dei richiamati verbali di sopralluogo, previa notifica del presente provvedimento da effettuarsi - ove necessario - anche per pubblici proclami in ragione dell’assenza e della difficile attuale reperibilità degli occupanti: a) di eseguire, in via immediata e fino alla celere rimozione della situazione di pericolo, lo sgombero immediato di tali immobili da persone e cose, la contestuale sigillatura di tutti i possibili accessi, la delimitazione di sicurezza delle aree esterne adiacenti con apposizione di idonea segnaletica; b) di provvedere, con immediatezza, alla integrale demolizione di tutti i manufatti sopra citati in stato di rudere; c) di provvedere, con efficacia ed immediatezza, alla messa in sicurezza ovvero alla integrale demolizione dei rimanenti fabbricati oggetto dei richiamati verbali di sopralluogo, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica/pubblicazione della presente ordinanza. 2. La demolizione degli edifici dovrà effettuarsi sulla base di uno schema progettuale, che dovrà garantire la stabilità degli edifici adiacenti e la sicurezza di persone e cose, e che dovrà essere presentato e depositato presso il Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Cosenza, unitamente agli elaborati richiesti ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, a cura dei proprietari o di chi ne abbia titolo entro 20 giorni dalla notifica/pubblicazione del presente provvedimento. 3. La messa in sicurezza degli edifici che non sono stati dichiarati in stato di rudere e per i quali non si provvederà alla demolizione dovrà essere assicurata attraverso adeguate opere provvisionali, opportunamente calcolate, da eseguire sulla base di uno schema progettuale che dovrà garantire: la stabilità degli edifici interessati, la sicurezza di persone e cose nelle aree adiacenti, lo smaltimento a norma del materiale di risulta, il risanamento ambientale dei luoghi. Tale schema progettuale dovrà essere presentato e depositato presso il Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Cosenza, unitamente agli elaborati richiesti ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, a cura dei proprietari o di chi ne abbia titolo entro 20 giorni dalla notifica/pubblicazione del presente provvedimento. 4. Di mantenere lo stato di inagibilità degli immobili di cui al precedente n. 3 fino a che un tecnico abilitato, incaricato dal medesimo soggetto proprietario o da chi ne abbia titolo, a seguito degli opportuni interventi che saranno ritenuti necessari, non ne dichiari la messa in sicurezza. ~ 4 ~ 5. I soggetti di cui sopra saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni impartite con la presente ordinanza. 6. L’eventuale inottemperanza dei destinatari della presente ordinanza, nel prefissato termine perentorio di trenta giorni, importa ‒ dopo il rituale accertamento, da parte della Polizia Municipale, dell’inottemperanza ‒ l’esecuzione d’ufficio con addebito a questi delle spese occorse e anticipate da dall’amministrazione comunale che, in via di rivalsa, agirà prioritariamente sugli stessi beni oggetto degli interventi così effettuati, senza pregiudizio per ogni altra azione giudiziaria nei confronti degli inadempienti. 7. Inoltre, in caso di trasgressioni, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell’art. 677 del cod. pen., con un minimo di € 154 (Euro centocinquantaquattro/00) e un massimo di € 929 (Euro novecentoventinove), tenuto conto della gravità della violazione. DISPONE: — che il Corpo della Polizia Municipale del Comune di Cosenza assuma il coordinamento delle operazioni, avvalendosi per i compiti d’istituto della Direzione dell’8° Settore Ambiente e Protezione Civile, della Direzione del 7° Settore Infrastrutture - Mobilità, della Direzione del 9° Settore: Pianificazione del Territorio, della Direzione del 10° Settore: Decoro Urbano, della Direzione del 6° Settore: Welfare. — Il Settore Ambiente e Protezione Civile e la Polizia Municipale sono incaricati della preventiva notificazione della presente ordinanza. — La Forza pubblica è incaricata di prestare la propria assistenza per l’osservanza della presente ordinanza. — Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: al sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza; alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza; alla Questura di Cosenza; al Comando provinciale dei Carabinieri; al Comando provinciale della Guardia di Finanza; al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; alla Polizia Provinciale di Cosenza; al Comando del Corpo della Polizia Municipale di Cosenza; alla Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza (AUSLP); ai Sigg. Assessori comunali; al Sig. Presidente del Consiglio comunale; al Sig. Segretario Generale, ai Sigg. Direttori del I, II e III Dipartimento, alla Direzione dell’8° Settore Ambiente e Protezione Civile, alla Direzione del 7° Settore Infrastrutture - Mobilità, alla Direzione del 9° Settore: Pianificazione del Territorio, alla Direzione del 10° Settore: Decoro Urbano, alla Direzione del 6° Settore: Welfare, alla Direzione del 12° Settore: Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio - Tributi della Città di Cosenza. — Responsabile del procedimento è l’arch. Domenico Cucunato, Direttore dell’8° Settore: Ambiente e Protezione Civile del Comune di Cosenza. — La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio comunale on line ed è immediatamente esecutiva. — È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento. — Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo». IL SINDACO F.to: Mario Occhiuto Il Dirigente dell’8° Settore: Ambiente e Protezione Civile Responsabile del procedimento F.to: Arch. Domenico Cucunato
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