COSENZA1SPECIAL.it

 

Cosenza Calcio, resta il -4 in classifica
24/04/2025
|
 

27/10/2025
Dal 27 al 29 ottobre i servizi informatici saranno sospesi per ...

27/10/2025
Procedono con successo le iniziative programmate per il  ...

27/10/2025
Uno studio multidisciplinare ha evidenziato come alcune tracce ...

26/10/2025
Sempre più spesso il mondo del volontariato e il terzo settore ...

26/10/2025
Grande pubblico al PalaPirossigeno per il terzo successo consecutivo ...

30/09/2025
Lunedi 29 Settembre si è tenuto presso il Nuovo Cinema San ...

13/09/2025
Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni ad alto impatto ...

11/09/2025
Nella mattina dell’11 settembre 2025 i militari del Nucleo ...

17/08/2025
Il Comunicato:  "Una nutrita rappresentanza dei cronisti ...

25/07/2025
A poche ore dalla conferenza stampa del Cosenza Calcio nella sede del ...

(ANSA) Con una lunga e complessa ordinanza il Tar del Lazio ha deciso di non sospendere il provvedimento con il quale il Tribunale federale nazionale della Figc ha inflitto una penalizzazione di quattro punti in classifica al Cosenza Calcio per irregolarità amministrative. A proporre il ricorso è il Cosenza Calcio Srl.  I giudici amministrativi, pur considerando in via preliminare l'esistenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Ue in un altro giudizio sul tema della "compatibilità tra il principio della tutela giurisdizionale effettiva" e quanto previsto dalla normativa nazionale che esclude "il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il G.A.)" in tema di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, hanno valutato che "anche a voler ammettere in astratto la tutela cautelare, nella specie, all'esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari". E tutto ciò in quanto difetta, innanzitutto, "il periculum" per due ordini di ragioni: "in primo luogo, perché l'eventuale sospensione degli atti impugnati non avrebbe un'incidenza rilevante sull'attuale classifica del campionato di serie B, poiché il Cosenza Calcio Srl rimarrebbe, pur sempre, ultimo in classifica (in merito, si sottolinei che la prima posizione utile, ai fini della salvezza, è nel campionato di serie B di calcio la quartultima); inoltre, quale aspetto assorbente, risultano, allo stato, prevalenti gli intessi della F.I.G.C. e delle squadre controinteressate, tenuto anche conto dell'attuale quadro giuridico; è, infatti, evidente che l'eventuale sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al Cosenza Calcio Srl a così ravvicinata distanza dalla fine del campionato di serie B potrebbe pregiudicare l'ordinario ed armonioso svolgimento della competizione, potendo anche minare la regolare celebrazione degli spareggi (play out) di fine stagione". In più, per il Tar "ad un primo esame, risulta, comunque, essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto dal CGS della FIGC: innanzitutto, perché, malgrado il legale rappresentante p.t. dell'epoca risulti essersi reso autore di azioni dolose, di per sé questo non si ritiene essere elemento che poteva condurre a non applicare quanto previsto dall'art. 6 CGS della FIGC in tema di responsabilità diretta della società;…inoltre, perché come sottolineato dagli organi di giustizia sportiva ed ad una prima lettura degli atti, effettivamente non risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato dalla ricorrente sia riferito anche all'illecito specifico contestato al Cosenza Calcio Srl". Alla fine resta anche il fatto che "la violazione paventata, anche laddove venisse condivisa, avrebbe l'effetto esclusivamente di determinare una riduzione parziale della sanzione disciplinare comminata al Cosenza Calcio Srl, circostanza che ha un'evidente ricaduta in punto di periculum, dato l'impatto ancora inferiore sulla classifica".

Commenta

 


Contatta la Redazione di Cosenza1Special.it
info@cosenza1special.it - Fax 0984 - 1801110

Privacy Policy

© Copyright 2015 - COSENZA1SPECIAL.IT
Registrazione Tribunale di Cosenza n.7 del 10/09/2012
Direttore Responsabile Osvaldo Morisco