Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2017 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: gare del 28 e 30 ottobre, Gir. C.
Società:
sanzione della chiusura per una gara del settore dello stadio denominato “Curva Sud” e ammenda di euro 5.000,00 alla Società Reggina, per indebita presenza, sulla panchina aggiuntiva, di persona non identificata ma riconducibile alla società; perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco, in direzione della porta difesa dal portiere della squadra avversaria, numerosi fumogeni e petardi di notevole potenza, che costringevano l’arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti; i medesimi sostenitori all’inizio della gara e durante la stessa, esponevano striscioni offensivi e provocatori nei confronti della città di Catania, dei suoi abitanti e tifosi, nonché uno striscione offensivo nei confronti delle forze dell’ordine (sanzione ridotta per la fattiva collaborazione dei dirigenti);
ammenda di euro 3.500,00 al Lecce, perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco; i medesimi introducevano e facevano esplodere nel recinto di gioco numerosi petardi alcuni di notevole potenza, il tutto senza conseguenze (recidiva);
ammenda di euro 2.500,00 all’Akragas, perché un componente della panchina aggiuntiva, ivi ammesso pur privo di tesseramento, rivolgeva una frase offensiva verso un assistente arbitrale.
Dirigenti:
inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 13 novembre 2017 a Stefano Trinchera (Cosenza), per comportamento irriguardoso nei confronti della terna arbitrale.
Allenatori:
Ammonizione a Luca D’Angelo (Casertana), per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso);
Richiard Vanigli (Catania), per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).
Calciatori espulsi:
squalifica per due gare effettive a Maxime Francois Giron (Bisceglie), per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.
Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione ad Antonio Sepe (Akragas), entrambe per condotta scorretta verso un avversario;
Alessandro Mastalli (Juve Stabia), entrambe per comportamento non regolamentare.
Calciatori non espulsi:
squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr.) a Francesco Paolo Salvemini e Bruno Vicente (Akragas), Stefano Pino (Virtus Francavilla).
Gara Sicula Leonzio-Juve Stabia del 14.10.2017 e reclamo società Sicula Leonzio
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo inoltrato nei termini dalla società Sicula Leonzio Srl in ordine al regolare svolgimento della gara in epigrafe, nonché i rapporti integrativi richiesti all’arbitro della gara Daniele Paterna di Teramo ed all’assistente arbitrale Francesco Biava di Vercelli
osserva
che la reclamante lamenta un errore tecnico dell’arbitro, il quale ha annullato alla squadra della ricorrente una rete segnata su calcio di rigore, assegnando a sfavore della stessa un calcio di punizione indiretto. La medesima asserisce che l’arbitro aveva, in un primo momento, convalidato la rete per poi cambiare decisione dopo essersi consultato con l’assistente di linea;
che l’asserita irregolarità deriverebbe, a parere della reclamante, dall’errata applicazione da parte dell’arbitro della Regola 14 del gioco del calcio, che nella fattispecie in esame prevederebbe la ripetizione del calcio di rigore. Il direttore di gara, invece, ha fatto riprendere il gioco assegnando un calcio di punizione a favore della Juve Stabia, concretizzando un errore tecnico che, avendo influito in maniera determinante sul risultato finale della gara, giustificherebbe la richiesta, formulata nel reclamo, di ripetizione della gara stessa;
che allo scopo di chiarire la dinamica dei fatti e la causa degli stessi, è stato richiesto all’arbitro ed all’assistente un supplemento di rapporto. In tale sede il direttore di gara ha chiarito che:
la rete è stata annullata in quanto, prima che il pallone fosse in gioco, un compagno di squadra del calciatore incaricato dell’esecuzione del calcio di rigore era già entrato nell’area di rigore per circa 3 metri;
la decisione di annullare la rete è stata assunta da lui direttamente ed ancora prima che la palla finisse in rete;
il suo successivo avvicinamento all’assistente di linea è stato motivato dalla necessità di allontanare dallo stesso i calciatori ed i dirigenti della Sicula Leonzio che protestavano. L’assistente arbitrale ha confermato tale circostanza, precisando che la decisione di annullare la rete è stata assunta in piena autonomia dal direttore di gara;
che, pertanto, la ricostruzione dell’episodio relativo alla decisione arbitrale, quale accreditata dalla ricorrente, risulta smentita dagli atti ufficiali che, a norma di regolamento, vengono assunti agli atti muniti di fede privilegiata. A parere di questo Giudice il ricorso in oggetto non è meritevole di accoglimento. Chiarita la dinamica dei fatti, occorre ricondurre gli stessi alla verifica dei precetti regolamentari del Gioco del Calcio. La fattispecie in esame è normata dalla Regola 14, la quale alla lettera a) del punto 2 dispone che, nell’ipotesi in cui (prima che il pallone sia in gioco) “il calciatore che esegue il calcio di rigore o un suo compagno infrangono le Regole del gioco... se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e assegnare un calcio di punizione indiretto” (evidentemente a favore della squadra difendente). Invece, nel caso in cui il pallone entri in porta “il calcio di rigore dovrà essere ripetuto”. Tale ultima ipotesi è stata assunta dalla ricorrente come riconducibile alla fattispecie in esame, con conseguente concretizzazione dell’errore tecnico dell’arbitro il quale, in luogo della ripetizione del rigore, ha fatto riprendere il gioco assegnando un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria. Occorre, pertanto, stabilire quale delle due ipotesi sia realmente concretizzata nell’episodio in oggetto. Preliminarmente va precisato (come del resto emerge chiaramente dalla accertata dinamica dei fatti) che il calcio di rigore è stato eseguito in modalità “indiretta” in quanto il tiro a rete non è stato eseguito dal calciatore designato (modalità di esecuzione “diretta”) ma da un suo compagno, ovvero il calciatore colpevole dell’infrazione di “invasione” dell’area di rigore. Va, ulteriormente, precisato che l’esecuzione “indiretta” del calcio di rigore non trova disciplina nella citata regola 14, ma è pragmaticamente ammessa, non ravvisandosi nella predetta regola 14 alcun divieto alla stessa. Infatti, al punto 5 della Guida Pratica AIA, tale esecuzione è giudicata permessa “purché la corretta procedura di esecuzione del calcio di rigore sia seguita”. Occorre, quindi, stabilire se nella fattispecie sia stata seguita dai calciatori della Sicula Leonzio la corretta procedura nell’esecuzione del calcio di rigore. A regola invocata dalla ricorrente per accreditare l’errore tecnico parte dal presupposto che dall’esecuzione del calcio di rigore la palla sia finita in rete. Ma tale circostanza, con conseguente necessità di procedere alla ripetizione del calcio di rigore, appare, a parere dello scrivente, riferibile solo all’ipotesi del calcio di rigore eseguito in maniera “diretta” da parte del calciatore designato allo scopo (come peraltro desumibile, con attento esame, in tutte le altre ipotesi prese in considerazione nell’articolato della regola 14). Nel caso in oggetto, invece, la palla è stata calciata in rete dal compagno al quale il calciatore designato ha passato in avanti il pallone. Conseguentemente * il pallone calciato dall’atleta designato non è entrato in porta (concretizzando l’ipotesi di cui alla lettera a) del punto 2 della Regola 14) ma è stato passato in avanti ad un compagno che segna la rete * quest’ultimo, entrando in area di circa tre metri prima che il pallone fosse in gioco, conseguendo un ingiusto vantaggio sugli avversari, ha compiuto un’infrazione che rende non corretta la procedura di esecuzione del calcio di rigore (ipotesi di cui al punto 5 della guida Pratica AIA). Pertanto la decisione assunta dall’arbitro (annullamento della rete e ripresa del gioco con calcio di punizione indiretto) appare corretta in quanto: - la palla calciata dall’atleta designato non è entrata in rete – l’atleta che ha calciato la palla in rete ha compiuto un gesto non permesso, in quanto eseguito nello sviluppo di una procedura non corretta. Tutto ciò considerato, delibera di respingere il reclamo confermando il risultato della gara.
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