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Minaccia e violenza a un pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive, assolti tre ultras del Cosenza Calcio
23/12/2025
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Tutti assolti gli ultras del Cosenza Calcio imputati per i reati p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 6-quater L. 401/89 perché “in concorso morale e materiale tra loro usavano minaccia e violenza nei confronti di F.D., steward incaricato del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori in occasione della partita di calcio del campionato Nazionale di serie BKT Cosenza - Spal del 12.3.2023”.
A seguito della denuncia-querela sporta dallo steward al termine della partita di campionato Cosenza – Spal del 12.3.2023, il Tribunale di Cosenza in persona del Giudice per le Indagini Preliminari Dott. A. Cosenza emetteva decreto penale di condanna nei confronti di tre ultras della Curva Sud Cosenza - P.G. difeso di fiducia dagli Avv.ti Francesco ed Osvaldo Vetere, M.A. difeso dall’Avv. Maurizio Vetere e C.C.M. difeso dagli Avv.ti Riccardo Maria Panno e Cristina Guido, tutti del Foro di Cosenza – ritualmente e tempestivamente opposto dai rispettivi difensori di fiducia.
Per le medesime condotte, e sulla base dei medesimi atti di indagine costituiti invero dalla sola denuncia – querela della persona offesa e un’annotazione dei Carabinieri, il Questore di Cosenza emetteva nei confronti degli ultras provvedimenti di D.A.Spo. vietando così ai predetti l’accesso allo stadio in occasione di qualsivoglia manifestazione sportiva di tipo calcistico.
Nei confronti di P.G., in particolare, veniva emesso un provvedimento di D.A.Spo. della durata di anni CINQUE con prescrizione (obbligo di firma in occasione di tutte le partite, anche amichevoli, della squadra Cosenza Calcio).
A seguito dell’opposizione a decreto penale di condanna si è celebrato dinnanzi il Tribunale di Cosenza il procedimento penale iscritto al N. 1354/2023 R.G.N.R..
Ad esito dell’istruttoria dibattimentale, invero, la pubblica accusa, resasi conto delle evidenze istruttorie emerse, chiedeva l’assoluzione dei tre tifosi.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del giudice monocratico F.G. Squillaci, ha pertanto accolto le richieste del P.M. e dei difensori degli imputati assolvendo gli ultras con formula piena perché “il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530 c.p.p..
Le motivazioni della sentenza saranno depositate in giorni 45.

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